Defibrillatori nello studio dentistico: devono essere dichiarati?

Non sono obbligatori salvo in pochissime regioni, ma chi li ha già acquistati dovrebbe dichiararli e renderli disponibili ad eventuali emergenze. Ecco cosa sapere.

L’obiettivo della Legge 116/21 sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici, approvata a fine luglio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto, “è quello di favorire e disciplinare la dotazione e l'utilizzo dei DAE in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l'interazione con la rete dell'emergenza territoriale 118, e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l'introduzione di specifici insegnamenti sul primo soccorso, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria”. 

Va subito chiarito che gli studi odontoiatrici non hanno l’obbligo di dotarsi di defibrillatore, salvo in quelle regioni dove è previsto, come ad esempio la Toscana

Ma gli studi odontoiatrici che negli anni hanno acquistato un defibrillatore (magari dopo aver partecipato ad un corso BLS) per poter intervenire in caso di problemi che possono nascere in studio, sono interessati dalla nuova legge? 

Secondo l’articolo 6 tutti i soggetti pubblici e privati che posseggono un DAE devono, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle  parti  deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonchè gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. 

Per i DAE acquistati successivamente all’entrata in vigore della legge, sarà compito del venditore comunicare i dati dell’apparecchio e le informazioni riferiti all’acquirente. Dal punto di vista normativo, quindi, la legge 116/2021 (articolo 6) richiederebbe a tutti i soggetti pubblici e privati che già posseggono un DAE di adempiere a quanto previsto (ovvero la registrazione del defibrillatore alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118) indipendentemente dal fatto che la norma imponga la presenza dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni solo in alcune specifiche realtà come per esempio i centri sportivi pubblici e privati che siano frequentati o gestiti da associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. 

L’obiettivo della legge infatti è quello di creare una mappatura dei DAE già presenti sul territorio che consenta un loro più rapido utilizzo, anche da parte dei cittadini che assistono agli arresti cardiaci e che allertano il 118. 

Per quanto riguarda la comunicazione del DAE, spiegano ad Odontoiatria33 dal S.S. Ingegneria Clinica del AREU Lombardia, in Lombardia già dal 2013 i possessori, obbligati o meno a detenerli, dovevano registrarli al un portale dedicato secondo quanto previsto dal DGR/4717/2013.   

Il possessore del DAE deve poi, ovviamente, rispettare le indicazioni di manutenzione dell’apparecchio per garantire la sua piena efficienza. Denunciando al 118 l’apparecchio lo studio entrerà a fare parte della banca dati (quando attivata) e potrà venire chiamato a “prestare” il DAE nel caso che nelle vicinanze dello studio capiti un’urgenza, ma solo negli orari e nei giorni che lo studio avrà indicato.  

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